Cos’è il bonus facciate
Il Bonus Facciate consiste in una detrazione d’imposta pari al 60% per interventi eseguiti sulle facciate degli edifici esterni situati nelle zone A e B, entro la scadenza del 31 dicembre 2022.
È stato introdotto con la Legge di Bilancio 2020 e prorogato con quella del 2022.
L’agevolazione del 60%, scesa quindi dalla percentuale del 90% del 2021, è applicabile su interventi di restauro o rinnovo della facciata esterna di immobili esistenti. In pratica permette di recuperare il 60% dei costi sostenuti per lavori edili sulla parte esterna anteriore dell’edificio.
Le spese devono essere pagate tramite bonifici bancari o postali ed essere documentate.
L’importo si recupera poi in 10 anni: la detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Limite di spesa del bonus facciate
Considerando che gli interventi devono essere documentati, non è previsto alcun limite di spesa o importo massimo per poter usufruire della detrazione.
Bonus facciate: per quante unità immobiliari?
Il Bonus facciate non ha limite di numero di unità immobiliari per quanto riguarda i condomini Gli interventi possono essere eseguiti su un numero illimitato di immobili, ovviamente secondo le condizioni previste.
A chi spetta il bonus facciate 2022
Possono usufruire del Bonus facciate 2022 tutti i contribuenti che possiedono l’immobile oggetto degli interventi, siano essi residenti o meno in Italia, privati o imprese. Sia chi riceve reddito da impresa che privati cittadini possono quindi fare domanda per il Bonus.
Interventi ammessi e interventi esclusi
Il bonus facciate è ammesso per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi esclusivamente gli interventi su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Vi rientrano, inoltre, lavori di tinteggiatura esterna o pulitura.
Sono invece esclusi eventuali lavori su facciate interne che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Nella Circolare AdE n. 23 del 23 giugno 2022 sono presenti tutte le novità tecniche aggiornate.
Cosa cambia dal 2023: nessuna proroga
L’agevolazione viene applicata solo per gli interventi effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
A partire dal 1 gennaio 2023, in seguito alla scadenza del bonus facciate, si possono far rientrare le spese in altre detrazioni ordinarie, come il bonus ristrutturazioni del 50% o l’ecobonus, con scadenza attualmente fissata al 31 dicembre 2024.
Si possono infatti far rientrare i lavori della facciata nella categoria “lavori all’esterno dell’edificio” del bonus ristrutturazioni. L’agevolazione del 50% infatti è applicabile per lavori eseguiti su cornicioni, davanzali, finestre e balconi, per il rifacimento o sostituzione di questi.
La differenza è il limite di spesa che viene applicato per usufruire dell’agevolazione, di 96.000 euro, valido per unità immobiliare nel caso di un condominio.
Per interventi di efficientamento energetico, invece, come l’installazione del cappotto termico, si può chiedere la detrazione dell’ecobonus, facendo parte di un intervento trainante, con un recupero delle spese fino al 75%.
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